IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Esaminati gli atti; CONSIDERATO IN FATTO a) che nel presente procedimento penale all'udienza del 10 marzo 1993, fissata per la definizione della causa col rito abbreviato, l'imputato ed il p.m. concordavano sulla definizione della stessa col rito del patteggiamento ex artt. 444 e segg. e 563 del c.p.p.; b) che questo giudice per le indagini preliminari, nell'esercizio del potere spettantegli sulla base di Corte costituzionale n. 313/1990, non riteneva congrua la pena sulla quale le parti si erano accordate; e, quindi, respingeva la richiesta e disponeva il prosieguo del procedimento col rito abbreviato; RITENUTO IN DIRITTO a) che contro la possibilita' per il g.i.p. pretorile di celebrare, nella fase delle indagini preliminari, il rito abbreviato dopo aver respinto la richiesta di patteggiamento militano le stesse considerazioni in forza delle quali tale possibilita' e' stata esclusa per il dibattimento da Corte costituzionale n. 124/1992 (v. anche, sulla stessa linea Corte costituzionale nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991) dal momento che la struttura e le modalita' di svolgimento del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti implicano una valutazione da parte del g.i.p. non solo di legittimita' ma anche di merito sui fatti di causa che rende incompatibile la sua partecipazione ad un successivo rito abbreviato con identico oggetto nella stessa fase delle indagini preliminari; e cio' in virtu' del medesimo principio logico-giuridico ispiratore della disciplina delle incompatibilita' come formulata nell'art. 34 del c.p.p. nel testo originale e negli ampliamenti aggiuntivi da Corte costituzionale nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991 e 124/1992; b) che la mancata previsione specifica di tale caso di incompatibilita' nel secondo comma dell'art. 34 citato sembra comportare una ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni processuali analoghe; e, quindi, urtare contro la "regola di uguaglianza" consacrata nell'art. 3 della Carta costituzionale; c) che la questione di costituzionalita' teste' esposta e' rilevante ai fini della definizione del presente procedimento in quanto, se risolta in senso positivo, comporterebbe una situazione di incompatibilita' di questo giudice e la sua necessaria sostituzione per la definizione del giudizio abbreviato in corso;