IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Esaminati gli atti;
                         CONSIDERATO IN FATTO
       a) che nel presente  procedimento  penale  all'udienza  del  10
 marzo   1993,  fissata  per  la  definizione  della  causa  col  rito
 abbreviato, l'imputato ed  il  p.m.  concordavano  sulla  definizione
 della  stessa  col rito del patteggiamento ex artt. 444 e segg. e 563
 del c.p.p.;
       b)  che   questo   giudice   per   le   indagini   preliminari,
 nell'esercizio   del   potere   spettantegli   sulla  base  di  Corte
 costituzionale n. 313/1990, non riteneva congrua la pena sulla  quale
 le  parti  si  erano  accordate; e, quindi, respingeva la richiesta e
 disponeva il prosieguo del procedimento col rito abbreviato;
                          RITENUTO IN DIRITTO
       a) che contro  la  possibilita'  per  il  g.i.p.  pretorile  di
 celebrare,  nella fase delle indagini preliminari, il rito abbreviato
 dopo aver respinto la richiesta di patteggiamento militano le  stesse
 considerazioni  in  forza  delle  quali  tale  possibilita'  e' stata
 esclusa  per  il dibattimento da Corte costituzionale n. 124/1992 (v.
 anche, sulla stessa linea Corte costituzionale nn.  496/1990,  401  e
 502  del  1991)  dal  momento  che  la  struttura  e  le modalita' di
 svolgimento del procedimento di applicazione della pena su  richiesta
 delle parti implicano una valutazione da parte del g.i.p. non solo di
 legittimita'  ma  anche  di  merito  sui  fatti  di  causa  che rende
 incompatibile la sua partecipazione ad un successivo rito  abbreviato
 con  identico oggetto nella stessa fase delle indagini preliminari; e
 cio' in virtu' del  medesimo  principio  logico-giuridico  ispiratore
 della  disciplina  delle incompatibilita' come formulata nell'art. 34
 del c.p.p. nel testo originale  e  negli  ampliamenti  aggiuntivi  da
 Corte costituzionale nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991 e 124/1992;
       b)  che  la  mancata  previsione  specifica  di  tale  caso  di
 incompatibilita'  nel  secondo  comma  dell'art.  34  citato   sembra
 comportare   una   ingiustificata   disparita'   di  trattamento  tra
 situazioni processuali analoghe; e, quindi, urtare contro la  "regola
 di uguaglianza" consacrata nell'art. 3 della Carta costituzionale;
       c)  che  la  questione  di  costituzionalita' teste' esposta e'
 rilevante ai fini della  definizione  del  presente  procedimento  in
 quanto, se risolta in senso positivo, comporterebbe una situazione di
 incompatibilita'  di  questo giudice e la sua necessaria sostituzione
 per la definizione del giudizio abbreviato in corso;